Il sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delineato dal d.lgs. 81/2008 si articola su un impianto complesso, dove norme generali e disposizioni speciali convivono e, in alcuni casi, si sovrappongono. Un esempio emblematico riguarda il rapporto tra l’art. 26, dedicato alla gestione degli appalti e delle interferenze lavorative, e le norme del Titolo IV, Capo I, relative ai cantieri temporanei o mobili.
Il Titolo IV costituisce una disciplina speciale, rivolta a un contesto lavorativo particolare – quello dei cantieri – caratterizzato da una pluralità di soggetti, un’alta variabilità delle lavorazioni e rischi intrinsecamente elevati. L’art. 26, invece, è norma generale e si applica a tutti i casi di affidamento di lavori, servizi e forniture che possano comportare rischi da interferenze, prevedendo obblighi di cooperazione, coordinamento e redazione del DUVRI.
Un aspetto discusso riguarda le cosiddette “mere forniture di materiali o attrezzature”. In questi casi, il legislatore ha escluso l’obbligo di redigere il POS e, in determinate condizioni, anche il DUVRI. Tuttavia, restano fermi gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra fornitore e committente, così come la necessità di garantire procedure sicure di accesso e consegna, soprattutto quando la fornitura avviene in cantiere.
Una questione complessa emerge quando il cantiere si colloca all’interno di un’azienda già operativa. In tali casi, si può verificare una compresenza tra l’attività produttiva ordinaria e i lavori edili, con rischi interferenziali che interessano sia i lavoratori dell’impresa committente sia quelli delle imprese esecutrici. La giurisprudenza non è sempre uniforme: alcune pronunce hanno ritenuto necessario applicare sia l’art. 26 sia il Titolo IV, altre hanno affermato un criterio alternativo, basato sulla presenza o meno di una pluralità di imprese esecutrici.
Se in cantiere opera una sola impresa (o un’impresa con lavoratori autonomi), l’obbligo principale è la redazione del DUVRI. Se invece sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, scatta la nomina dei coordinatori per la sicurezza e l’obbligo di redigere il PSC. Tuttavia, non sempre il PSC può sostituire integralmente il DUVRI, specialmente quando in azienda continuano ad operare soggetti esterni non coinvolti direttamente nei lavori edili.
Il legislatore distingue tra impresa affidataria e impresa esecutrice. La prima è titolare del contratto, la seconda esegue direttamente le opere. In alcuni casi l’impresa affidataria non esegue lavori ma mantiene comunque specifici obblighi di coordinamento e verifica della sicurezza, a tutela di un’effettiva governance della prevenzione nei cantieri.
Il rapporto tra art. 26 e Titolo IV, Capo I, non può essere letto come un’alternativa assoluta: vi sono aree di sovrapposizione in cui entrambi gli strumenti – DUVRI e PSC – possono e devono coesistere. L’obiettivo comune resta quello di gestire in modo integrato i rischi interferenziali, garantendo la sicurezza dei lavoratori sia all’interno sia all’esterno dell’area di cantiere.



