La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha chiarito che, nei grandi edifici e complessi edilizi che ospitano attività terziarie — quali attività commerciali, ricettive, uffici e servizi — o industriali, quando le strutture, le vie di esodo e gli impianti risultano in comune, è possibile presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio anche per singole parti di attività.
Il chiarimento arriva in risposta a una serie di quesiti e problematiche operative sollevate dal Consiglio nazionale degli ingegneri, riguardanti l’applicazione pratica delle procedure e delle regole di prevenzione incendi, e trasmesse al Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
La Direzione ricorda che la possibilità di presentare la SCIA parziale per i grandi complessi edilizi (attività n. 73 dell’elenco allegato al DPR 151/2011) è già prevista dalla circolare n. 5555 del 18 aprile 2012. Tale facoltà può essere esercitata in presenza di un progetto unitario che comprenda l’intero complesso edilizio, quando si preveda un utilizzo della struttura per fasi successive o per lotti. Tuttavia, pur fornendo chiarimenti, la risposta non risolve tutti i dubbi evidenziati dal CNI, motivo per cui la Direzione ha annunciato l’intenzione di affrontare le questioni irrisolte nelle prossime revisioni delle regole di prevenzione incendi.
Una delle principali problematiche riguarda i condomini che, per caratteristiche, rientrano nell’attività 73 del DPR 151 e che comprendono al loro interno attività soggette a SCIA antincendio. In questi casi, oltre alla SCIA condominiale, è necessario presentare anche la SCIA per ciascuna attività specifica, spesso commerciale ma non solo. Secondo gli ingegneri, la gestione separata di queste pratiche, affidata a soggetti e professionisti diversi, non sempre consente di concludere parallelamente l’iter procedurale. Ne derivano frequenti situazioni di stallo con il Comando dei Vigili del Fuoco competente.
Le criticità più comuni evidenziate sono: l’annullamento della SCIA di una singola attività in assenza della SCIA condominiale, e viceversa; l’impossibilità di procedere al rinnovo periodico antincendio di un’attività senza la SCIA condominiale; fino alla revoca dell’agibilità comunale per tutte le unità immobiliari di un complesso edilizio in caso di mancato completamento della SCIA condominiale.
Oltre a tali aspetti, il CNI ha sollevato anche altre questioni, tra cui quella, annosa, relativa all’asseverazione dei professionisti in merito alla continuità del servizio di approvvigionamento idrico da parte dell’acquedotto, necessaria per la progettazione di impianti antincendio alimentati dalla rete pubblica.
In risposta, i Vigili del Fuoco si sono impegnati a:
- definire in modo più chiaro i requisiti di comunicazione tra autorimesse e appartamenti negli edifici residenziali;
- introdurre un limite quantitativo al carico di incendio specifico oltre il quale diventa obbligatoria l’installazione di un impianto automatico di spegnimento, come previsto dal Codice di prevenzione incendi;
- riformulare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, in modo da renderla più chiara e facilmente applicabile, soprattutto per le attività complesse o soggette a rapidi cambiamenti.
Infine, la Direzione ha accolto la richiesta di valutare l’impatto del rinnovo tardivo della conformità sulle scadenze antincendio e di chiarire il rapporto tra le SCIA parziali e l’attestazione di rinnovo, con l’obiettivo di superare le attuali incertezze interpretative e operative.



