Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con il Riscontro all’Interpello ambientale del 29 aprile 2025, n. 79776, ha ribadito che l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta – previsto dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 – non può essere utilizzato per i rifiuti già sottoposti a operazioni di trattamento. Si tratta infatti di una fase preliminare alle successive operazioni di gestione e non è prevista per materiali già oggetto di operazioni di recupero o smaltimento.

Il chiarimento è giunto a seguito di un nuovo quesito della Regione Lazio, che ha richiesto al Ministero indicazioni sulle corrette modalità di gestione degli scarti derivanti da impianti intermedi, inclusi:

  • impianti di recupero energetico (ceneri da incenerimento);
  • impianti di autodemolizione (residui da bonifica dei veicoli);
  • impianti di trattamento meccanico (TM), trattamento meccanico-biologico (TMB) e compostaggio (scarti o FOS derivanti dal processo biochimico di trattamento dei rifiuti urbani).

Secondo il Mase, il deposito temporaneo prima della raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti, a determinate condizioni, presso il luogo di produzione, in vista del trasporto verso un impianto di recupero o smaltimento. Si tratta di una deroga allo stoccaggio ordinario – costituito da deposito preliminare e messa in riserva – che non richiede autorizzazione, ma comporta l’obbligo di registrazione sui registri di carico e scarico. Tale istituto è applicabile solo quando il rifiuto non ha ancora subito un’operazione di trattamento soggetta ad autorizzazione.

Di conseguenza, per i rifiuti generati a seguito di operazioni di recupero o smaltimento elencate negli allegati B e C della Parte IV del Testo Unico Ambientale, il deposito temporaneo non è applicabile. In particolare, gli scarti derivanti dall’operazione R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a operazioni da R1 a R11), destinati a ulteriori operazioni fuori dall’impianto, non rientrano nella messa in riserva R13, poiché la descrizione della R12 li esclude da tale passaggio.

Il Ministero precisa quindi che gli scarti prodotti da operazioni di trattamento, inclusa la R12, devono essere gestiti secondo modalità stabilite dall’Autorità competente in sede di autorizzazione dell’impianto di trattamento. Tali modalità devono definire limiti temporali e quantitativi, oltre a prescrizioni operative, per garantire la sicurezza e la corretta gestione.

A conferma di ciò, il Mase richiama la Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019, recante Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. Essa disciplina sia gli stoccaggi intermedi tra due o più fasi di trattamento all’interno dello stesso impianto, sia quelli dei rifiuti prodotti al termine del trattamento, in attesa o a seguito di caratterizzazione, destinati alle fasi finali di smaltimento o recupero.

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