Il Documento di Valutazione dei Rischi, comunemente indicato con l’acronimo DVR, rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il datore di lavoro adempie all’obbligo giuridico di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda. La sua disciplina è contenuta principalmente nell’art. 17, comma 1, lettera a), e nell’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i quali stabiliscono, da un lato, l’obbligatorietà della valutazione e, dall’altro, i contenuti minimi che il documento deve riportare.

Il DVR non è un mero adempimento formale, ma un atto sostanziale di programmazione e gestione della sicurezza. Esso costituisce la base documentale su cui si fondano tutte le misure di prevenzione e protezione adottate dall’impresa, delineando un quadro organico e sistematico dei rischi presenti e delle strategie individuate per ridurli o eliminarli. In questo senso, il DVR svolge una duplice funzione: da un lato, garantisce la tracciabilità dell’analisi del rischio e delle scelte aziendali in materia di sicurezza; dall’altro, funge da strumento dinamico di miglioramento continuo, da aggiornare ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative, produttive o tecnologiche rilevanti ai sensi dell’art. 29, comma 3.

L’elaborazione del DVR richiede un’attenta attività di raccolta e integrazione di informazioni, che include l’analisi delle mansioni, la rilevazione delle attrezzature e dei macchinari impiegati, l’esame delle sostanze e miscele pericolose utilizzate, la valutazione delle condizioni ambientali e l’individuazione di eventuali fattori di rischio di natura organizzativa o psicosociale. Il processo deve essere condotto dal datore di lavoro con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente – ove previsto – e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come stabilito dall’art. 29, comma 2.

Per essere conforme ai requisiti normativi, il DVR deve contenere almeno: una relazione dettagliata sulla valutazione di tutti i rischi; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e di quelle da adottare; il programma degli interventi di miglioramento; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure; l’assegnazione di ruoli e responsabilità; i nominativi degli incaricati per l’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze; l’indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono particolari requisiti di idoneità.

Il valore operativo del DVR si manifesta pienamente solo se il documento viene concepito come strumento vivo e integrato nei processi aziendali, e non come un semplice fascicolo statico redatto per adempiere a un obbligo normativo. La sua efficacia è legata alla capacità dell’impresa di trasformare le risultanze della valutazione in azioni concrete, programmando interventi tecnici, organizzativi e formativi coerenti con le criticità rilevate e monitorandone l’attuazione nel tempo.

La mancata redazione del DVR o la sua elaborazione incompleta o inadeguata comporta gravi conseguenze sia sul piano giuridico, con sanzioni penali a carico del datore di lavoro, sia sul piano sostanziale, poiché priva l’organizzazione di uno strumento essenziale per prevenire eventi infortunistici e malattie professionali. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che un DVR carente, generico o non aggiornato equivale, sotto il profilo della responsabilità penale, alla sua totale assenza, in quanto non è in grado di assolvere alla funzione di tutela per cui è previsto.

In conclusione, il DVR è il fulcro del sistema di gestione della sicurezza aziendale. Redatto con metodo, competenza e partecipazione delle figure previste dalla legge, esso consente di identificare e controllare in modo sistematico i rischi, di pianificare gli interventi migliorativi e di dimostrare, anche in sede ispettiva o giudiziaria, la diligenza del datore di lavoro nell’assolvere agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Solo in un’ottica di utilizzo continuo e integrato, il Documento di Valutazione dei Rischi può realmente contribuire alla costruzione di una cultura aziendale della prevenzione, solida e condivisa.

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